Annullata una sanzione per eccesso di velocità: omologazione dell’apparecchiatura e onere della prova

Con sentenza n. 37/2026, pubblicata il 10 febbraio 2026, il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione proposta avverso un verbale per eccesso di velocità, disponendone l’annullamento.

La contestazione riguardava il superamento dei limiti di velocità rilevato mediante un’apparecchiatura elettronica. Il ricorso aveva posto, tra le altre questioni, il problema della mancata dimostrazione dell’omologazione dello strumento utilizzato per l’accertamento.

Il Giudice ha richiamato il recente ma ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui omologazione e approvazione costituiscono procedimenti distinti: l’omologazione implica una verifica di natura tecnica diretta ad assicurare la funzionalità e la precisione dell’apparecchiatura. La relativa prova deve risultare dalle necessarie certificazioni e non può essere sostituita da documentazione diversa.

Nel caso concreto, l’Amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non ha fornito la prova che l’apparecchiatura fosse stata effettivamente omologata, oltre che approvata. Il Giudice ha quindi ritenuto fondata l’opposizione.

Particolarmente significativa è la valorizzazione da parte della difesa, della carenza della prova a carico dell’amministrazione: quando l’Amministrazione fonda la propria pretesa sanzionatoria sull’accertamento effettuato mediante uno strumento elettronico, spetta alla stessa dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge. La mancata dimostrazione di tale presupposto è risultata decisiva per l’annullamento del verbale.

La pronuncia costituisce un esempio concreto di come, nell’opposizione a una sanzione amministrativa, l’esame attento dei presupposti tecnici e giuridici dell’accertamento possa assumere un ruolo determinante. Nel caso esaminato, l’impostazione difensiva ha consentito di portare all’attenzione del Giudice una questione specifica e non meramente formale, individuando nella prova dell’omologazione dell’apparecchiatura un passaggio essenziale per la validità dell’accertamento.

Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato.