
Con sentenza pronunciata il 26 giugno 2026, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso in materia di benefici previdenziali connessi all’esposizione qualificata all’amianto, riconoscendo il diritto alla rivalutazione della contribuzione previdenziale ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992.
La controversia presentava particolare complessità anche sotto il profilo preliminare, poiché l’Ente previdenziale aveva eccepito, tra l’altro, prescrizione, decadenza e preclusioni derivanti da un precedente giudizio. Il Tribunale ha esaminato analiticamente tali questioni, ritenendo non ostative alla decisione di merito.
Particolarmente significativa è la ricostruzione operata in ordine al regime normativo applicabile. Il Giudice, adottando pedissequamente le difese dello studio Dimundo, ha ritenuto applicabile la disciplina previgente, più favorevole, escludendo che potessero trovare applicazione i successivi termini decadenziali introdotti dalla riforma del 2003 nei confronti della fattispecie esaminata.
La difesa ha avuto un ruolo determinante proprio nella ricostruzione di questo complesso quadro normativo e processuale. In particolare, è stata valorizzata la natura eccezionale delle disposizioni in materia di decadenza, sostenendo l’assenza di una disposizione che imponesse ulteriori adempimenti a pena di decadenza rispetto a quelli effettivamente previsti dalla legge. Una prospettazione espressamente condivisa dal Tribunale nella propria motivazione.
Superate le questioni preliminari, il Tribunale ha esaminato il merito della vicenda, attribuendo rilievo alle mansioni concretamente svolte, all’ambiente di lavoro e alle modalità di esposizione all’amianto, nonché alle risultanze testimoniali e alla consulenza tecnica d’ufficio.
La consulenza tecnica ha consentito di quantificare un’esposizione superiore alla soglia di 0,1 fibre/cm³ per il periodo considerato, conducendo il Giudice a riconoscere un’esposizione qualificata all’amianto per oltre dieci anni.
All’esito del giudizio, il Tribunale ha quindi disposto la rivalutazione della contribuzione previdenziale, la conseguente riliquidazione della pensione, con un rateo iniziale risalente all’anno di pensionamento (1992) indicato in € 1.031,28, e ha riconosciuto € 8.615,26 di arretrati, oltre agli accessori di legge. Sono state inoltre poste a carico dell’Ente previdenziale le spese del giudizio e quelle della consulenza tecnica.
La pronuncia costituisce un significativo esempio di come, nelle controversie previdenziali relative all’esposizione all’amianto, la tutela del diritto passi attraverso una ricostruzione rigorosa non soltanto dell’esposizione lavorativa, ma anche del regime normativo applicabile, dei termini di prescrizione e decadenza e delle conseguenze processuali di eventuali precedenti giudizi.
Nel caso concreto, l’attività difensiva ha assunto particolare rilievo nel ricomporre un quadro processuale e normativo estremamente complesso ed articolato, consentendo al Giudice di superare le eccezioni preliminari e di giungere all’esame effettivo della fondatezza della pretesa, successivamente corroborata dalle risultanze della consulenza tecnica.
