In caso di immobile in comunione tra gli ex coniugi, spetta ad un comproprietario l’indennità di occupazione solo in caso di espresso rifiuto del godimento da parte dell’altro.

Cassazione civile sez. II, 18/04/2023, n. 10264

 In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell’ articolo 1102 c.c. , un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l’uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l’indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all’altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell’immobile.)

Un uomo e una donna si trovano ai lati opposti di una casa divisa a metà, a simboleggiare una separazione.