Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, (ud. 15/09/2021- dep. 24/09/2021) – n. 722
Il medico che agisce alle dipendenze di una struttura ospedaliera e, dunque, in assenza di un contatto con il paziente beneficia di una sostanziale inversione dell’onere della prova, poiché il paziente per ottenere il risarcimento non potrà limitarsi alla semplice allegazione dell’inadempimento, sia pure qualificato, ma dovrà invece offrire la prova rigorosa della colpa professionale del medico convenuto. In definitiva il medico, eccezion fatta per il caso in cui abbia concluso un contratto con il paziente, avente ad oggetto la prestazione medica, risponde di eventuali inadempimenti a titolo di responsabilità aquiliana. Si tratta di una vistosa innovazione rispetto alla tradizionale consolidata giurisprudenza che ravvisava tout court la natura contrattuale del rapporto medico-paziente (dipendente della struttura, convenzionato, scelto dal paziente tra quelli messi a disposizione dalla struttura et similia) fondato sulla figura del contatto sociale.

