
l Giudice di Pace di Roma, con sentenza pronunciata all’udienza del 29 settembre 2026, ha accolto il ricorso proposto avverso una sanzione irrogata ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada, relativa alla mancata comunicazione dei dati del conducente.
La vicenda traeva origine da un precedente verbale di accertamento di un’infrazione stradale (eccesso di velocità). Nelle more del giudizio instaurato per contestare tale verbale, era stata richiesta al ricorrente la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, ai fini della sospensione di quest’ultima.
Il Giudice, seguendo pedissequamente il ragionamento giuridico della difesa, ha rilevato che la comunicazione dei dati del conducente può essere richiesta una volta definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi promossi contro il verbale relativo all’infrazione presupposta.
Qualora l’impugnazione abbia esito sfavorevole, l’organo di polizia dovrà formulare una nuova richiesta e da questa decorrerà il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. Diversamente, se il verbale presupposto viene annullato, viene meno il presupposto stesso della violazione relativa alla mancata comunicazione dei dati del conducente.
Nel caso curato dallo studio, la richiesta di comunicazione dei dati era stata formulata mentre era ancora pendente il ricorso contro la sanzione originaria. Quest’ultima era stata successivamente annullata: secondo il Giudice, era quindi venuto meno il fondamento della successiva sanzione per omessa comunicazione dei dati.
La decisione
Il Giudice di Pace ha pertanto accolto il ricorso e annullato il verbale, condannando inoltre la Prefettura competente al pagamento delle spese di lite
