
Con sentenza del 19 dicembre 2025, il Tribunale di Bari ha accolto l’appello proposto nell’interesse della parte appellante cliente di studio, riformando la precedente decisione del Giudice di Pace.
La controversia traeva origine da un’anomala inversione delle utenze idriche: i consumi addebitati all’utente si erano rivelati essere corrispondenti a consumi riferibili all’impianto di un’altra utenza (quella del vicino di casa). L’utente aveva pertanto sostenuto economicamente maggiori spese per consumi non propri.
Il Tribunale ha attribuito particolare rilievo alla documentazione valorizzata in sede di appello, rilevando che alcuni elementi probatori decisivi erano stati trascurati nella precedente decisione. Tra questi, anche il riconoscimento – seppur implicito – da parte della società fornitrice dell’errore nella rilevazione dei consumi, ben valorizzato dalla difesa del nostro studio.
La sentenza affronta inoltre il tema della prescrizione, escludendo l’applicabilità della prescrizione biennale prevista per i crediti delle società fornitrici relativi al pagamento delle somministrazioni e riconoscendo, per il credito restitutorio, l’applicabilità del termine ordinario decennale.
All’esito del giudizio, il Tribunale ha condannato la società fornitrice alla restituzione di € 2.753,15, oltre interessi legali dall’8 aprile 2021, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La pronuncia offre un interessante esempio di come, in una controversia apparentemente legata a una semplice anomalia nella gestione di un’utenza, la puntuale individuazione della fattispecie giuridica e la valorizzazione degli elementi documentali possano risultare decisive. Nel caso concreto, l’attività difensiva svolta in appello ha consentito di riportare all’attenzione del Giudice elementi probatori rimasti non adeguatamente considerati in primo grado, contribuendo alla corretta ricostruzione della vicenda e al riconoscimento del diritto restitutorio.
