Processo lunghissimo: riconosciuto l’indennizzo per oltre sei anni di ritardo.

Un uomo seduto su una panchina in una biblioteca circolare osserva una grande bilancia sospesa sopra una scala a chiocciola fatta di libri, circondato da clessidre.

Con decreto del 24 aprile 2025, la Corte di Appello di Bari ha accolto il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), riconoscendo il diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio civile.

Il procedimento presupposto, avente natura civile, si era protratto per nove anni, a fronte della durata ragionevole individuata dalla legge in tre anni. La Corte ha pertanto rilevato un’eccedenza di sei anni rispetto al termine ragionevole.

La domanda di equa riparazione ha consentito di ottenere un indennizzo di € 3.300,00 per ciascuno dei tre ricorrenti, oltre agli interessi legali e alle spese del procedimento. Complessivamente, quindi, l’indennizzo riconosciuto ammonta a € 9.900,00, oltre accessori.

Particolarmente significativa, sotto il profilo dell’attività difensiva, è stata la capacità di individuare e azionare tempestivamente lo specifico rimedio previsto dalla legge Pinto, evitando le insidie derivanti dalla mancata osservanza degli stringenti termini posti dalla normativa e, così, dando giusta attuazione alla tutela economica accordata dalla legge per la durata eccessiva dei processi.

La pronuncia rappresenta un esempio concreto della funzione della legge Pinto quale strumento di tutela effettiva contro i tempi eccessivi della giustizia: quando la durata del processo supera i limiti ragionevoli previsti dall’ordinamento, l’ordinamento stesso riconosce al soggetto che ne abbia subito le conseguenze il diritto a un indennizzo.