Ritardo del volo e tutela del passeggero: riconosciuta la compensazione prevista dal Regolamento europeo

Passeggeri in attesa in un terminal aeroportuale sotto un tabellone luminoso che annuncia la sospensione dei voli.

Con sentenza del 14 dicembre 2025, il Giudice di Pace di Bari ha accolto la domanda proposta in relazione a un ritardo di un volo aereo, riconoscendo al passeggero il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, oltre al rimborso di alcune spese sostenute a causa dell’inadempimento del vettore.

Il volo aveva registrato un ritardo di diverse ore, con conseguenti disagi e necessità di sostenere spese per pasti e bevande durante la prolungata attesa. Il Giudice, onostante la strenua difesa della compagnia aerea, ha ritenuto sussistente il diritto alla compensazione di € 250,00, al rimborso di € 53,68 per il titolo di viaggio inutilmente acquistato e al rimborso di € 27,29 per le spese di assistenza non sostenute dal vettore.

Particolarmente rilevante, sul piano difensivo, è stata la contestazione dell’eccezione preliminare fondata sull’asserita necessità di un preventivo reclamo secondo le condizioni contrattuali del vettore. Il Giudice, conformemente a quanto asserito dalla difesa dello studio Dimundo, ha ritenuto che non fosse stata adeguatamente provata né la specifica accettazione della clausola né la sua messa a disposizione su un supporto durevole, con conseguente inefficacia della stessa.

La pronuncia offre così un interessante esempio di come, nelle controversie in materia di trasporto aereo, un’attenta analisi delle condizioni contrattuali, degli obblighi di assistenza e della disciplina europea possa incidere concretamente sull’esito della controversia. In particolare, la verifica puntuale degli oneri probatori gravanti sul vettore si è rivelata determinante per superare le eccezioni preliminari e ottenere il riconoscimento dei diritti spettanti al passeggero.

All’esito del giudizio è stata quindi riconosciuta la somma complessiva di € 330,97, oltre interessi legali, con condanna della compagnia al pagamento delle spese processuali.