Tutela urgente del minore: disposto il divieto di espatrio per prevenire il rischio di trasferimento all’estero e sottrazione internazionale del minore.

Un padre e una madre cercano di consolare il loro bambino che piange disperatamente in un terminal aeroportuale.

Con decreto del 18 aprile 2024, il Tribunale di Trani, Sezione Unica Civile, ha accolto in via provvisoria e urgente un ricorso volto a tutelare la residenza abituale di un minore, disponendo il divieto di espatrio e il ritiro dei documenti validi per l’espatrio. Divieto poi confermato successivamente nel pieno contraddittorio tra le parti.

La richiesta cautelare traeva origine dal timore concreto che il minore potesse essere trasferito all’estero senza il consenso dell’altro genitore. A sostegno dell’istanza erano stati prodotti, tra gli altri elementi, documenti e comunicazioni dai quali emergevano attività di ricerca relative al possibile trasferimento del minore e al suo inserimento scolastico all’estero.

Il Tribunale, persuaso dalla tesi dello studio, ha ritenuto sussistente il periculum in mora, individuando nel possibile trasferimento internazionale un pregiudizio difficilmente reversibile: il trascorrere del tempo necessario per ottenere un eventuale ordine di rimpatrio avrebbe potuto incidere in maniera significativa sul percorso di crescita del minore.

Particolarmente significativa è la valutazione compiuta dal Giudice nel bilanciamento degli interessi in gioco. Da un lato, la temporanea limitazione della possibilità per il minore di recarsi all’estero; dall’altro, il rischio di un trasferimento non concordato e le concrete difficoltà che possono derivare dall’esecuzione di successivi provvedimenti di rimpatrio. Il Tribunale ha ritenuto prevalente, in quella fase, l’esigenza di preservare la residenza abituale del minore.

La difesa ha assunto in questo passaggio un ruolo particolarmente rilevante: la tempestiva costruzione del quadro cautelare e la puntuale documentazione degli elementi di rischio hanno consentito al Giudice di apprezzare l’urgenza della situazione prima ancora dell’instaurazione del pieno contraddittorio. La decisione richiama espressamente la funzione della tutela cautelare quale strumento necessario a evitare che la durata del processo possa compromettere l’effettività della tutela del diritto.

Il Tribunale ha quindi disposto, in via provvisoria ed urgente, il divieto di espatrio, delegando l’autorità competente al ritiro dei documenti validi per l’espatrio e alla comunicazione del provvedimento alla Polizia di Frontiera per l’inserimento del divieto nelle liste di frontiera.

La pronuncia rappresenta un esempio significativo di tutela cautelare nel diritto di famiglia, nel quale la tempestività dell’intervento giudiziario può assumere un valore decisivo quando sia prospettato un rischio concreto di sottrazione internazionale del minore. Nel caso concreto, l’attività difensiva ha consentito di ottenere l’adozione immediata della giusta misura richiesta a tutela del minore.