
Telefonate, SMS e conversazioni WhatsApp entrano sempre più frequentemente nei processi civili. Ma quale valore probatorio possono avere una trascrizione di una telefonata, uno screenshot di una chat whatsapp o la riproduzione di un SMS? E, soprattutto, cosa deve fare la parte che intenda contestarne l’autenticità?
Due recenti pronunce del 2026 offrono indicazioni particolarmente significative.
Con l’ordinanza Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 2026, n. 2409, la Corte di Cassazione ha ribadito che la registrazione di una conversazione può costituire fonte di prova ai sensi dell’art. 2712 c.c., quando almeno uno degli interlocutori sia parte del giudizio e la controparte non contesti in maniera chiara, circostanziata ed esplicita la corrispondenza della registrazione alla conversazione realmente intercorsa.
Particolarmente interessante è il caso in cui in giudizio sia stata prodotta soltanto la trascrizione della telefonata, senza il relativo supporto audio. La Cassazione ha ritenuto irrilevante, nel caso concreto, la mancata acquisizione del supporto audio, poiché la parte contro la quale era stata prodotta la trascrizione non aveva contestato specificamente che la conversazione trascritta fosse realmente avvenuta o che il suo contenuto non corrispondesse alla realtà.
La Corte, inoltre, ha richiamato il proprio precedente orientamento in materia di SMS, precisando che anche la conformità della trascrizione dei messaggi al loro effettivo contenuto può essere oggetto di disconoscimento, secondo le regole proprie delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art. 2712 c.c.
Il principio trova un’applicazione ancora più concreta nella sentenza del Tribunale di Firenze, sez. III, 28 gennaio 2026, n. 370, relativa a una controversia in materia di appalto. Il Tribunale ha espressamente riconosciuto che gli SMS provenienti da un telefono cellulare possono essere prodotti in giudizio come prova documentale, rientrando nell’ambito delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art. 2712 c.c.
Analogo principio è stato applicato alle conversazioni WhatsApp: gli screenshot delle chat possono essere acquisiti e utilizzati come prova dei fatti rappresentati, previa valutazione della loro provenienza e affidabilità, purché non siano efficacemente disconosciuti dalla parte contro cui vengono prodotti.
Ed è ancora sul disconoscimento che emerge il profilo processuale più importante.
Non è sufficiente affermare genericamente di non ricordare una conversazione, di non riconoscere i messaggi o di contestare la loro produzione. Il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e deve indicare elementi concreti dai quali risulti la non corrispondenza tra la realtà e quella rappresentata dalla riproduzione.
Nel caso deciso dal Tribunale di Firenze, la parte si era limitata ad affermare di non ricordare le conversazioni WhatsApp o di non averle inviate, senza fornire elementi idonei a sostenere una diversa e contraria ricostruzione dei fatti. Una contestazione ritenuta inidonea, sicché il contenuto delle chat è stato utilizzato dal giudice per ricostruire concretamente lo svolgimento dei rapporti tra le parti e persino per desumere la commissione e l’esecuzione di determinate lavorazioni.
Le due pronunce mostrano quindi un dato di particolare rilievo pratico: telefonate, SMS e messaggi WhatsApp non sono semplici elementi informali privi di valore processuale. Possono entrare nel compendio probatorio e contribuire alla ricostruzione dei fatti, anche in modo decisivo.
Ma proprio per questo diventa fondamentale la modalità con cui vengono contestati. Chi intende negarne l’autenticità o la conformità non può limitarsi a una contestazione generica: deve indicare concretamente cosa non corrisponde alla realtà e perché.
La prova digitale, dunque, non si esaurisce nella domanda se un messaggio o una trascrizione siano “utilizzabili” in giudizio. La vera questione processuale riguarda anche la provenienza, la conformità al fatto rappresentato, l’affidabilità della riproduzione e la specificità del disconoscimento.
È su questo terreno che una comunicazione apparentemente privata — una telefonata, un SMS o una chat WhatsApp — può trasformarsi in un elemento probatorio tutt’altro che marginale.
